Per cambiare gli infissi è possibile sfruttare le detrazioni Ecobonus 110% se la sostituzione rientra nei lavori trainati: requisiti e regole.

L’ ecobonus 110 % serramenti, è l’argomento del momento, e sono in tanti a chiedersi come sfruttare al meglio le nuove detrazioni fiscali previste dal DL Rilancio.

Attualmente, per la sostituzione di porte e finestre la detrazione minima è pari al 50% delle spese sostenute. Con le novità introdotte dal Dl Rilancio (articolo 119 del dl 34/2020), è poi possibile usufruire dell’Ecobonus al 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 anche per sostituire gli infissi, a patto di rispettare determinate condizioni.

Il Bonus infissi al 110% è fruibile solo se abbinato a lavori ad alta efficienza energetica.

Gli infissi rientrano negli interventi “trainati”, che possono accedere ad ecobonus 110%, attraverso un intervento di coibentazione più complesso, che porti al miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio.

Ciò significa che se si sostituiscono gli infissi contestualmente al cappotto termico dell’edificio, allora la spesa sarà detraibile al 110%.

Per poter accedere al 110% gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Dunque, per avere diritto al cosiddetto Superbonus 110%, ovvero al nuovo Ecobonus 2020, è necessario che, oltre alla sostituzione degli infissi, venga effettuato almeno uno degli altri lavori definiti “trainanti“:

-interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, entro un limite di €60000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

-sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici con la differenza di tetto, pari a €20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici che hanno fino a 8 unità immobiliari mentre scende a €15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.

-sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici con abbinamento eventuale ai sistemi fotovoltaici (limite di spesa fissato a €30000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari) che riguardino edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti (con accesso separato)

In ogni caso è richiesto il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non possibile, il raggiungimento del miglioramento massimo tecnicamente raggiungibile, da attestare tramite certificazione APE, attestato di prestazione energetica, rilasciato da tecnico abilitato.

In alternativa, La Legge di Bilancio per l’anno solare 2020  ha confermato l’aliquota di detrazione della spese sostenute: ogni contribuente potrà portare in detrazione, al momento della dichiarazione dei redditi, il 50% delle spese totali sostenute per eseguire i lavori.

Sia che si acceda all’Ecobonus 110% che alla detrazione fiscale al 50%, sarà inoltre possibile scegliere tra tre opzioni:

-detrazione in dichiarazione dei redditi, spalmata su 5 anni;

-cessione del credito, anche a banche e istituti finanziari;

-sconto in fattura, poi recuperato come credito d’imposta.